1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
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1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all’art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
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1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall’articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
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1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
source : http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
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Ci sono tre categorie di patente nautica:
- Categoria A: per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
- Categoria B: per il comando delle navi da diporto;
- Categoria C: per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Le patenti abilitano per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.
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- Condurre natanti o imbarcazioni con motore di potenza superiore a 40.8 Cv
- Navigare oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione
- Effettuare sci nautico o per condurre una moto d’acqua.
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Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni.
La patente nautica è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari che abbiano superato i 60 anni.
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L’esame per la patente nautica da diporto si compone di 2 prove, quella teorica e quella pratica. Per l’esame volto ad ottenere la patente nautica senza limiti dalla costa si aggiunge a queste anche una prova di « carteggio nautico » ovvero un test che verte sulla rilevazione della proprio posizione sulla carta nautica, il calcolo di una rotta ed altri risultati, anche in presenza di deriva, scarroccio e tenendo conto di altri fenomeni che influenzano la navigazione.
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La patente nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che entro le 12 miglia dalla costa e quella per la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare è tra la sola abilitazione per natanti e imbarcazioni a motore e l’abilitazione alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a motore che a vela.
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L’Osservatorio Nautico Nazionale, patrocinato dal Ministero del Turismo, che lo ha eletto l’unico documento esaustivo sul comparto, ha redatto il primo rapporto annuale sul turismo nautico.
Il rapporto analizza tutti gli aspetti legati al turismo dell’acqua e della nautica: da quelli connessi ai loro riflessi territoriali e infrastrutturali (in basso, un marina), ambientali, produttivi economici e di mercato, legislativi e normativi, a quelli relativi alla domanda turistica e alle sue determinanti.
Il primo risultato immediatamente evidente è: le imbarcazioni da diporto sono redditizie per la collettività. La media di spese dirette sostenute da ogni imbarcazione, su base annua, è di 15mila euro per quelle piccole (10-17 metri), di 28mila euro quelle medie (17-24 metri) e di 75mila euro per ciascuna di quelle oltre i 24 metri. Le ricadute patrimoniali sul territorio delle attività turistiche sono anch’esse interessanti: l’escursionismo provoca una ricaduta reddituale di 46€ per persona al giorno, il turismo rurale € 88/pers/gg, il turismo nautico di € 130/pers/gg. In Italia, a oggi, ci sono poco più di 145mila posti barca con un “indice di pressione” di quattro, ossia ci sono quattro barche per ogni posto disponibile in Italia (con agli estremi il Friuli Venezia Giulia con poco più di 1,2 e dall’altra parte Lazio, Emilia Romagna e Liguria oltre a cinque), contro 1,5 della Spagna e due per la Francia.
Ci sono quindi 406mila imbarcazioni oltre i 10 metri in cerca di casa. Queste “senza tetto”, che ovviamente si accasano altrove, tutti gli anni procurano un giro di affari pari a 12 miliardi di euro, con un’Iva di 2,5 miliardi e una imposizione diretta pari a circa sei miliardi di euro per anno. I governi che si sono susseguiti hanno continuato ad annunciare faraoniche e miracolistiche opere pubbliche (Tav, Terzo Valico, ponte sullo Stretto di Messina, variante di valico), ma tanto per citare un esempio nel biennio 2008/2009 sono stati creati solo circa 2000 posti barca nuovi. Se lo Stato, così come fece dopo la seconda guerra mondiale, coalizzasse la mano d’opera purtroppo oggi in eccesso, nella realizzazione di importati opere pubbliche ad alto valore aggiunto (come i porti turistici), si potrebbe assistere a un triplice effetto virtuoso: la diminuzione della disoccupazione, il minor ricorso agli ammortizzatori sociali (che sono indispensabili, ma improduttivi), e il soddisfacimento della domanda di beni (posti barca) produttivi di reddito diretto e indiretto. Sembra che tutti concordino a parole ma latitino nei fatti.
In compenso sembra siamo pronti a riaprire la stagione del “redditometro”. Lo strumento che, a dire della stessa Agenzia delle Entrate, ha diminuito il gettito totale delle imposte rovinando, in compenso, l’aviazione generale e la nautica da diporto. Le imposte devono essere pagate da tutti i contribuenti in proporzione alla loro capacità contributiva, ma l’accertamento deve essere svolto dagli Uffici in modo serio, coordinato ed analitico e non basandosi su metodi empirici ed indiretti. L’accertamento tributario, per genere, induttivo ottiene solo l’allontanamento del cliente (anche quello in buona fede) dalla spendita (consumo) del risparmio in attività ricreative oggetto di presunzione reddituale. E già oggi tre barche su quattro devono emigrare, sarebbe perfetto per il nostro comparto e per il Paese, cacciare anche la quarta.
Tratto da [Yacht Capital] n.1/2010

